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SCAGLIONI IRPEF
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aliquota
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scaglione
annuale
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23%
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fino a 15.000,00 euro
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27%
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oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro
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38%
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oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro
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41%
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oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro
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43%
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oltre 75.000,00 euro
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DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO
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redditi
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Ammontare
della detrazione per coniuge
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fino a 15.000,00 euro
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800 – 110 x (reddito / 15.000)
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oltre 15.000 e fino a 40.000 euro
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690 euro
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oltre 40.000 e fino a 80.000 euro
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690 x (80.000 – reddito) / 40.000
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oltre 80.000 euro
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Zero
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ULTERIORE DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO
La detrazione spettante per coniuge non legalmente ed
effettivamente separato e’ aumentata di un importo pari a:
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redditi
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Ulteriore
detrazione per coniuge
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oltre 29.000 fino a 29.200 euro
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10 euro
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oltre 29.200 e fino a 34.700 euro
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20 euro
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oltre 34.700 e fino a 35.000 euro
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30 euro
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oltre 35.000 fino a 35.100 euro
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20 euro
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oltre 35.100 e fino a 35.200 euro
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10 euro
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DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO
La detrazione spetta in misura di 800 euro per
ciascun figlio (compresi i figli naturali riconosciuti, i
figli adottivi e gli affidati o affiliati), base al seguente
calcolo:
800 x
(95.000 –
reddito) / 95.000
-
la detrazione e’ aumentata a 900 euro per ciascun
figlio di eta’ inferiore a 3 anni
-
le detrazioni sono aumentate di 220 euro per ogni
figlio portatore di handicap
-
per i contribuenti con piu’ di 3 figli a carico la
detrazione e’ aumentata di 200 euro per ciascun figlio a
partire dal primo
-
in presenza di piu’ figli, l’importo di 95.000 euro
e’ aumentata di 15.000 euro per ogni figlio successivo al
primo (es. 2 figli=110.000 euro;
3 figli=125.00 euro ecc)
NB: LA DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO E’
RIPARTITA NELLA
MISURA DEL 50% TRA I GENITORI, OVVERO (PREVIO ACCORDO) SPETTA
AL GENITORE CHE POSSIEDE UN REDDITO COMPLESSIVO DI AMMONTARE
PIU’ ELEVATO.
In
caso di separazione legale ed effettiva o di
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di diverso
accordo, al genitore affidatario. Se l’affidamento è
congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza
di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.
Viene
inoltre previsto che se il genitore affidatario ovvero, in
caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non
può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per
limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero
all’altro genitore.
Quest’ultimo,
salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare
all’altro genitore parte della detrazione.
Da
ultimo viene disposto che se l’altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è
coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed
effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi,
affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è
coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed
effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se
più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a
carico.
DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO
La
detrazione per ogni altra persona a carico indicata
nell’art 433 del CC e’ di 759,00 euro all’anno da
ripartire pro-quota tra coloro che hanno diritto alla
detrazione, in base al seguente calcolo:
750 x (80.000 – reddito)/80.000
DETRAZIONI PER CATEGORIE DI REDDITO
Le
diverse detrazioni non sono tra loro cumulabili e vanno
rapportate al periodo dell’anno in cui sussiste la tipologia
di reddito per la quale sono riconosciute.
Quest’ultima
previsione, assumendo per valide le indicazioni fornite
dall’Amministrazione finanziaria in passato, comporta che:
- ai fini
dell'attribuzione delle detrazioni, l'anno deve intendersi
composto al massimo di 365 giorni, anche negli anni
bisestili;
- la detrazione
annua spettante deve essere determinata sulla base del
numero dei giorni che hanno dato diritto al reddito,
conseguentemente in materia, ad esempio, di detrazione per
lavoro dipendente occorre considerare il numero dei giorni
che hanno dato diritto al reddito di lavoro dipendente
soggetto a tassazione;
- in tale numero di
giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi
settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno
sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito,
neppure sotto forma di retribuzione differita, quali le
mensilità aggiuntive;
- nessuna riduzione
delle detrazioni va effettuata in caso di particolari
modalità di articolazione dell'orario di lavoro, quali il
part-time verticale o orizzontale, né in presenza di
giornate di sciopero. Analogo criterio deve essere
adottato per i contratti a tempo determinato, per i quali
partendo dal numero dei giorni compresi nel periodo di
durata del rapporto, vanno sottratti quelli per i quali
non compete il diritto alla retribuzione;
- in presenza di
contratti di lavoro dipendente a tempo determinato
caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni "a
giornata" (ad es. per i lavoratori edili ed i
braccianti agricoli) la detrazione spettante per le
festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non
lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data
d'inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve
essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente
tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste
come lavorative dai contratti collettivi nazionali di
lavoro applicabili per i contratti a tempo indeterminato
delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se
decimale, va arrotondato all'unità successiva.
DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE
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redditi
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Ammontare
della detrazione per coniuge
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fino a 8.000,00 euro
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1.840 euro
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oltre 8.000 e fino a 15.000 euro
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1.338 + (502 x (15.000- reddito) / 7.000)
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oltre 15.000 e fino a 55.000 euro
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1.338 x (55.000- reddito) / 40.000
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oltre 55.000 euro
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Zero
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ULTERIORE DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE
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Redditi
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Ulteriore
detrazione per coniuge
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oltre 23.000 fino a 24.000 euro
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10 euro
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oltre 24.000 e fino a 25.000 euro
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20 euro
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oltre 25.000 e fino a 26.000 euro
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30 euro
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oltre 26.000 fino a 27.700 euro
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40 euro
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oltre 27.700 e fino a 28.000 euro
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25 euro
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DETRAZIONE PER PENSIONATI UNDER 74
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Redditi
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Ammontare
della detrazione per coniuge
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fino a 7.500,00 euro
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1.725 euro
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oltre 7.500 e fino a 15.000 euro
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1.255 + (470 x (15.000- reddito) / 7.500)
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oltre 15.000 e fino a 55.000 euro
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1.255 x (55.000- reddito) / 40.000
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oltre 55.000 euro
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Zero
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DETRAZIONE PER PENSIONATI DA 75 ANNI
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Redditi
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Ammontare
della detrazione per coniuge
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fino a 7.750,00 euro
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1.783 euro
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oltre 7.750 e fino a 15.000 euro
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1.297 + (486 x (15.000- reddito) / 7.250)
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oltre 15.000 e fino a 55.000 euro
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1.297 x (55.000- reddito) / 40.000
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oltre 55.000 euro
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Zero
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DETRAZIONE PER AUTONOMI
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Redditi
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Ammontare
della detrazione per coniuge
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fino a 4.800,00 euro
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1.104 euro
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oltre 4.800 e fino a 55.000 euro
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1.104
x (55.000 - reddito) / 50.200)
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oltre 55.000 euro
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Zero
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ALTRE DISPOSIZIONI
irpef – detrazione per carichi di famiglia – soggetti non residenti
(1324)
Per
gli anni 2007, 2008 e 2009, le detrazioni per carichi di
famiglia spettano anche ai soggetti fiscalmente non residenti.
Il
riconoscimento delle detrazioni è condizionato alla
dimostrazione che:
le
persone per le quali viene richiesta la detrazione non
possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro al
lordo degli oneri deducibili e dei redditi prodotti al di
fuori del territorio dello Stato italiano;
il
soggetto fiscalmente non residente non goda, nel Paese di
residenza, di alcun beneficio fiscale collegato ai carichi
familiari.
Un
decreto ministeriale individuerà la documentazione utile a
dimostrare la sussistenza della indicate condizioni.
Irpef – Detrazione per carichi di famiglia – Cittadini
extracomunitari (1325 -1327)
Con
riferimento ai cittadini extracomunitari, la finanziaria per
il 2007 interviene disponendo che la richiesta di detrazioni
per carichi di famiglia debba essere supportata da apposita
documentazione.
La
documentazione può essere rappresentata da:
documentazione
originale prodotta dall’autorità consolare del Paese
d’origine con traduzione in lingua italiana e asseverazione
da parte del prefetto competente per territorio;
documentazione
con apposizione dell’apostille per i soggetti che provengono
dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del
5 ottobre 1961;
documentazione
validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della
normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come
conforme all’origine dal consolato italiano del Paese
d’origine.
La
documentazione è necessaria per la richiesta delle detrazioni
sia tramite sostituto d’imposta che tramite dichiarazione
dei redditi.
ADDIZIONALE
COMUNALE
Ai comuni viene data la possibilita’:
-
di deliberare variazioni dell’addizionale comunale
fino allo 0,8%
-
di fissare una soglia di reddito al di sotto della
quale l’addizionale non si applica
Il pagamento verra’ effettuato con codici tributo
specifici per ciascun comune.
Inoltre, dal 2007 vi e’ l’adempimento
dell’acconto, cosi’ calcolato:
1)
si assume il reddito dell’anno precedente
2)
si applica l’aliquota deliberata per l’anno in
corso (se pubblicata entro
15-2), oppure , in caso contrario, l’aliquota dell’anno
precedente,
3)
si calcola il 30%
4)
si versa entro lo stesso termine di versamento del
saldo per la generalita’ dei contribuenti, oppure in un
massimo di 9 rate mensili da marzo per i dipendenti (mediante
trattenuta del sostituto d’imposta); in caso di cessazione i
sostituti provvederanno a trattenere l’addizionale residua
in un'unica soluzione (saldo dovuto al netto dell’acconto).
L’addizionale sara’ dovuta al comune nel quale il
contribuente, alla data del 1 gennaio (invece del 31 dicembre)
dell’anno al quale l’addizionale si riferisce.
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