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      TABELLE FISCALI ANNO 2007

 

 

SCAGLIONI IRPEF

 

aliquota

scaglione annuale

23%

fino a 15.000,00 euro

27%

oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro

38%

oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro

41%

oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro

43%

oltre 75.000,00 euro

 

 DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO

 

redditi

Ammontare della detrazione per coniuge

fino a 15.000,00 euro

800 – 110 x (reddito / 15.000)

oltre 15.000 e fino a 40.000 euro

690 euro

oltre 40.000 e fino a 80.000 euro

690 x (80.000 – reddito) / 40.000

oltre 80.000 euro

Zero                                                                        

 

ULTERIORE DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO

La detrazione spettante per coniuge non legalmente ed effettivamente separato e’ aumentata di un importo pari a:

redditi

Ulteriore detrazione per coniuge

 

oltre 29.000 fino a 29.200 euro

10 euro

oltre 29.200 e fino a 34.700 euro

20 euro

oltre 34.700 e fino a 35.000 euro

30 euro

oltre 35.000 fino a 35.100 euro

20 euro

oltre 35.100 e fino a 35.200 euro

10 euro

 

 

 

 

DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

La detrazione spetta in misura di 800 euro per ciascun figlio (compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati), base al seguente calcolo:

800  x (95.000  – reddito) / 95.000

-         la detrazione e’ aumentata a 900 euro per ciascun figlio di eta’ inferiore a 3 anni

-         le detrazioni sono aumentate di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap

-         per i contribuenti con piu’ di 3 figli a carico la detrazione e’ aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo

-         in presenza di piu’ figli, l’importo di 95.000 euro e’ aumentata di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo (es. 2 figli=110.000 euro;  3 figli=125.00 euro ecc)

 NB: LA DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO E’ RIPARTITA  NELLA MISURA DEL 50% TRA I GENITORI, OVVERO (PREVIO ACCORDO) SPETTA AL GENITORE CHE POSSIEDE UN REDDITO COMPLESSIVO DI AMMONTARE PIU’ ELEVATO.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario. Se l’affidamento è congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.

Viene inoltre previsto che se il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero all’altro genitore.

Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore parte della detrazione.

Da ultimo viene disposto che se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.

 

DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

La detrazione per ogni altra persona a carico indicata nell’art 433 del CC e’ di 759,00 euro all’anno da ripartire pro-quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, in base al seguente calcolo:

750 x (80.000 – reddito)/80.000

DETRAZIONI PER CATEGORIE DI REDDITO

Le diverse detrazioni non sono tra loro cumulabili e vanno rapportate al periodo dell’anno in cui sussiste la tipologia di reddito per la quale sono riconosciute.

Quest’ultima previsione, assumendo per valide le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria in passato, comporta che:

  • ai fini dell'attribuzione delle detrazioni, l'anno deve intendersi composto al massimo di 365 giorni, anche negli anni bisestili;
  • la detrazione  annua spettante deve essere determinata sulla base del numero dei giorni che hanno dato diritto al reddito, conseguentemente in materia, ad esempio, di detrazione per lavoro dipendente occorre considerare il numero dei giorni che hanno dato diritto al reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione;
  • in tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita, quali le mensilità aggiuntive;
  • nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, quali il part-time verticale o orizzontale, né in presenza di giornate di sciopero. Analogo criterio deve essere adottato per i contratti a tempo determinato, per i quali partendo dal numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto, vanno sottratti quelli per i quali non compete il diritto alla retribuzione;
  • in presenza di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data d'inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato all'unità successiva.

 

DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE

 

redditi

Ammontare della detrazione per coniuge

fino a 8.000,00 euro

1.840 euro

oltre 8.000 e fino a 15.000 euro

1.338 + (502 x (15.000- reddito) / 7.000)

oltre 15.000 e fino a 55.000 euro

1.338 x (55.000- reddito) / 40.000

oltre 55.000 euro

Zero                                                                        

 

ULTERIORE DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE

 

Redditi

Ulteriore detrazione per coniuge

 

oltre 23.000 fino a 24.000 euro

10 euro

oltre 24.000 e fino a 25.000 euro

20 euro

oltre 25.000 e fino a 26.000 euro

30 euro

oltre 26.000 fino a 27.700 euro

40 euro

oltre 27.700 e fino a 28.000 euro

25 euro

 

 

 

 

 
DETRAZIONE PER PENSIONATI UNDER 74

 

Redditi

Ammontare della detrazione per coniuge

fino a 7.500,00 euro

1.725 euro

oltre 7.500 e fino a 15.000 euro

1.255 + (470 x (15.000- reddito) / 7.500)

oltre 15.000 e fino a 55.000 euro

1.255 x (55.000- reddito) / 40.000

oltre 55.000 euro

Zero                                                                        

 

DETRAZIONE PER PENSIONATI DA 75 ANNI

Redditi

Ammontare della detrazione per coniuge

fino a 7.750,00 euro

1.783 euro

oltre 7.750 e fino a 15.000 euro

1.297 + (486 x (15.000- reddito) / 7.250)

oltre 15.000 e fino a 55.000 euro

1.297 x (55.000- reddito) / 40.000

oltre 55.000 euro

Zero                                                                        

 

DETRAZIONE PER AUTONOMI

 

Redditi

Ammontare della detrazione per coniuge

fino a 4.800,00 euro

1.104 euro

oltre 4.800 e fino a 55.000 euro

1.104    x (55.000 - reddito) / 50.200)

oltre 55.000 euro

Zero                                                                        

 

ALTRE DISPOSIZIONI

irpef – detrazione per carichi di famiglia – soggetti non residenti (1324)

Per gli anni 2007, 2008 e 2009, le detrazioni per carichi di famiglia spettano anche ai soggetti fiscalmente non residenti.

Il riconoscimento delle detrazioni è condizionato alla dimostrazione che:

le persone per le quali viene richiesta la detrazione non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili e dei redditi prodotti al di fuori del territorio dello Stato italiano;

il soggetto fiscalmente non residente non goda, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale collegato ai carichi familiari.

Un decreto ministeriale individuerà la documentazione utile a dimostrare la sussistenza della indicate condizioni.

Irpef – Detrazione per carichi di famiglia – Cittadini extracomunitari (1325 -1327)

Con riferimento ai cittadini extracomunitari, la finanziaria per il 2007 interviene disponendo che la richiesta di detrazioni per carichi di famiglia debba essere supportata da apposita documentazione.

La documentazione può essere rappresentata da:

documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

documentazione con apposizione dell’apostille per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;

documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’origine dal consolato italiano del Paese d’origine.

La documentazione è necessaria per la richiesta delle detrazioni sia tramite sostituto d’imposta che tramite dichiarazione dei redditi.

 

 ADDIZIONALE COMUNALE

 Ai comuni viene data la possibilita’:

-         di deliberare variazioni dell’addizionale comunale fino allo 0,8%

-         di fissare una soglia di reddito al di sotto della quale l’addizionale non si applica

Il pagamento verra’ effettuato con codici tributo specifici per ciascun comune.

Inoltre, dal 2007 vi e’ l’adempimento dell’acconto, cosi’ calcolato:

1)      si assume il reddito dell’anno precedente

2)      si applica l’aliquota deliberata per l’anno in corso (se pubblicata  entro 15-2), oppure , in caso contrario, l’aliquota dell’anno precedente,

3)      si calcola il 30%

4)      si versa entro lo stesso termine di versamento del saldo per la generalita’ dei contribuenti, oppure in un massimo di 9 rate mensili da marzo per i dipendenti (mediante trattenuta del sostituto d’imposta); in caso di cessazione i sostituti provvederanno a trattenere l’addizionale residua in un'unica soluzione (saldo dovuto al netto dell’acconto).

L’addizionale sara’ dovuta al comune nel quale il contribuente, alla data del 1 gennaio (invece del 31 dicembre) dell’anno al quale l’addizionale si riferisce.